La questione delle visite pastorali e delle celebrazioni religiose nelle scuole è da lungo tempo oggetto di dibattito tra chi è favorevole e chi, richiamandosi al principio di laicità della scuola, è contrario e vorrebbe impedirne lo svolgimento.
E’ utile ricordare che già il 5 dicembre del 2006 il Ministro Fioroni, attraverso una lettera al CIEI, in merito all’argomento, aveva scritto: “…Come già precisato dalla Direttrice dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto dott.ssa Palumbo, la Chiesa Cattolica Italiana, al di là della storica e tradizionale presenza nel tessuto culturale e sociale del Paese, è più che mai oggi strumento di accoglienza e condivisione verso tutte le forme di religione, nel rispetto della piena libertà dello spirito. Non vi è quindi motivo di precludere l’intervento di un suo autorevole rappresentante in un ambito scolastico, ferma restando la libertà dei genitori e degli studenti di condividere il messaggio religioso collegato a questa presenza. Ritengo che sia molto più costruttivo stimolare il confronto con tutte le culture, compresa quella cattolica, piuttosto che trincerarsi dietro norme e divieti sui quali, peraltro, più volte la giurisprudenza si è espressa in maniera opposta alla vostra interpretazione…“.
La risposta del ministro Gelmini ad un’interrogazione parlamentare del 12 novembre 2010 afferma che circa: la questione relativa all’ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nella scuola, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura generale dello Stato – Sezione VII – in data 8 gennaio 2009.
Con il predetto parere l’Avvocatura generale, dopo avere preliminarmente affrontato l’intera questione alla luce dei principi costituzionali, tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce giurisdizionali in materia, ha ritenuto che non sussistano ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.
L’Avvocatura ha inoltre riconosciuto la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, cui si fa riferimento nell’interrogazione, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. In merito alle visite pastorali il Ministro afferma che: sullo specifico tema della legittimità della visita pastorale dell’ordinario diocesano alle comunità scolastiche è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Con sentenza della Sezione Sesta del 6 aprile 2010, n. 1911, l’Alto Consesso ha ritenuto che “nella deliberazione del consiglio di istituto, con cui viene autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che (…) la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’articolo 16 della legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa ad evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale”.
Si ricorda infine la sentenza del Tar del Veneto del 15 novembre 2007 che ha dichiarato legittima la delibera del Consiglio d’Istituto autorizzante la visita pastorale e respinto il ricorso a questa delibera; ed ancora il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2011 che ha respinto il ricorso presentato per rendere nulli gli atti amministrativi che hanno permesso la visita del Vescovo di Grosseto.
Precedentemente a questi atti rammentiamo l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26/3/1993 e l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26/3/1993.
Da quanto citato appare evidente che non è possibile negare la possibilità di celebrazioni liturgiche o benedizioni inquadrate in attività extrascolastiche e in alcun modo e per nessun motivo esse possono presentare un’evidente violazione della Legge e della Costituzione.
Per quanto concerne le visite pastorali dei Vescovi nelle scuole è altrettanto evidente che non esiste normativa osteggiante ma che esse sono inquadrate in un ambito di dialogo culturale come ribadito più volte dalle sentenze e da vari Ministri della Repubblica, pertanto esse si possono svolgere nei locali degli istituti scolastici sia in orario scolastico che extrascolastico.
Non sussiste in conclusione alcun impedimento per celebrazioni religiose e benedizioni in orario extrascolastico, né per le visite pastorali degli Ordinari diocesani che vanno inquadrate in un contesto di scambio culturale e di valori universali e dunque si possono svolgere indifferentemente in orario scolastico o extrascolastico.