Appena un anno addietro, il giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro accoglieva il ricorso presentato da una docente, ingiustamente punita da un dirigente scolastico per essersi assentata, prendendo, qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni, una giornata di malattia in modo da sottoporsi ad analisi cliniche e visita specialistica. In quella occasione il dirigente scolastico ritenendo la richiesta della docente illegittima, aveva inviato una contestazione di addebito, sostenendo che la docente si era assentata senza preventiva autorizzazione, creando tra l’altro problemi di carattere organizzativo alla scuola.
Nella sentenza n. 91/2013 depositata il 16 gennaio 2013 emerge che l’insegnante aveva rispettato correttamente le norme contrattuali anche per quanto riguarda i termini di comunicazione dell’assenza. Infatti ai sensi dell’art.17 comma 10 del contratto scuola, l’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Inoltre è utile sapere che ai sensi dell’art. 17 comma 16 del CCNL scuola 2006-2009 il dipendente può utilizzare l’assenza per malattia per sostenere visita medica o accertamenti specialistici, ma è tenuto a segnalare alla scuola il suo allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.
Il comma 16 afferma: “qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare”.
A distanza di poco più di un anno dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Lagonegro le cose sono cambiate e la normativa sarebbe stata modificata da una recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica. Alla luce di questa circolare ci chiediamo: “Il giudice oggi emetterebbe ancora quella sentenza?”
Infatti nel frattempo, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda l’assenza per malattia se questa abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Quali sono queste modifiche? La modifica principale è quella in cui si parla di permesso giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica. Questa modifica della legge che novella il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha spinto il dipartimento della funzione pubblica, con circolare attuativa n. 2 del 17 febbraio 2014 ad abrogare di fatto il comma 16 dell’art. 17 CCNL scuola, imponendo al dipendente di richiedere per l’assenza oraria di visite specialistiche, analisi cliniche o similari, la fruizione dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di permessi brevi, che nella fattispecie devono essere recuperati.
Si tratta anche questa di un’altra invasione, questa volta per circolare dipartimentale, delle norme contrattuali, che puntualmente vengono abrogate e non più prorogate a colpi di legge o addirittura di circolari. Vedremo se qualche giudice del lavoro emetterà qualche sentenza chiarificatrice in quello che è diventato un caos normativo.
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