Quando un docente ha prenotato una visita specialistica in una giornata di servizio, quale procedura è più conveniente fare, per giustificare l’assenza?
Questa è una domanda che molti docenti si pongono per evitare di sbagliare. Incominciamo con il dire che per una visita specialistica è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, è possibile chiedere un permesso breve ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto, oppure è anche possibile chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola, una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.
È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
Infatti il personale scolastico sia a tempo indeterminato che a tempo determinato che deve effettuare una visita specialistica, una terapia oppure anche degli esami diagnostici di laboratorio, in orario di servizio e a prescindere dal tempo di durata della stessa visita, ha diritto ad usufruire dell’intera giornata di astensione dal lavoro, in quanto la stessa verrà conteggiata come assenza per malattia, ovviamente con l’applicazione della relativa trattenuta.
In alternativa alla richiesta del docente di una giornata di malattia per la visita specialistica, si potrebbe richiedere un permesso breve, pari alla metà delle ore di servizio. C’è da dire che la concessione di tale permesso è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico, che deve avere la disponibilità gratuita di coprire l’assenza del docente, e che le stesse ore dovranno essere recuperate dallo stesso docente entro i 60 giorni lavorativi successivi.
La richiesta più conveniente per sostenere la visita specialistica, senza problemi di trattenute stipendiali o di recupero di ore, è senza ombra di dubbio il permesso retribuito ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola.
Questo permesso non è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico, che lo deve concedere anche se la richiesta è corredata con una semplice autocertificazione. Inoltre la richiesta di permesso retribuito non prevede alcuna trattenuta stipendiale, si possono richiedere fino a tre giorni, e in aggiunta per gli stessi motivi e con le stesse modalità, potrebbero essere fruiti anche i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.