Il nuovo CCNL scuola 2016-2018 ha previsto l’introduzione di nuovi permessi per le visite specialistiche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, mentre per i docenti le regole restano quelle dell’anno scolastico passato.
È utile ricordare che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata introdotta la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per il personale ATA.
Al comma 1, del suddetto art.33 del CCNL scuola, è specificato che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Se l’assistente amministrativo, il tecnico di laboratorio o l’ausiliario dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l’intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Nel comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.
Dopo la sentenza del TAR Lazio 5714 del 17 aprile 2015, in cui si definiscono illegittime le disposizioni unilaterali sulla materia delle assenze per visite specialistiche, introdotte dalla circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica, tutto viene ricondotto alle normali procedure scritte nel CCNL scuola 200672009.
Incominciamo con il dire che per una visita specialistica è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto, oppure è anche possibile chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola, una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.
È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
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