Personale

Visite specialistiche, i permessi fruibili da docenti e personale ata

Per le visite specialistiche il docente può prendere la giornata di malattia non soggetta a visita fiscale, per il personale Ata è stata introdotta una norma ad hoc nel CCNL scuola 2016-2018.

Visita specialistica e permessi fruibili dai docenti

Il docente che deve assentarsi per una visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola 2006/2009, una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.

È utile ricordare che l’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 , specifica che nel caso in cui l’assenza del docente per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.

In alternativa alla malattia il docente può chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, oppure può chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto.

Visita specialistica e permessi fruibili dal personale ata

È utile ricordare che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata introdotta una norma ad hoc sulle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per il personale ATA.

Al comma 1, del suddetto art.33 del CCNL scuola, è specificato che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e   sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Se l’assistente amministrativo, il tecnico di laboratorio o l’ausiliario dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l’intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Nel comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.

Lucio Ficara

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