Personale

Visite specialistiche, i permessi che spettano al personale ATA

In redazione arriva la richiesta di chiarimento da parte di un assistente amministrativo, in merito ai permessi da usufruire in caso di visite specialistiche. Rispondiamo, riproponendo la normativa vigente alla luce delle novità in seguito alla stipula del nuovo CCNL 2016-2018.

Assenza visite specialistiche ATA

Come accennato, l’articolo 33 del CCNL scuola 2016-2018, ha introdotto la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per quanto riguarda il personale ATA.

Nello specifico, il comma 1 riporta che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che devono essere fruiti sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

E’ utile specificare che questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e  prevedono la stessa decurtazione prevista dalla legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Nel caso in cui un lavoratore ATA dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, anziché l’intera giornata, in tale situazione il permesso non è assoggettato alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

A tal proposito, il comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 riporta che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria equivalgono ad una intera giornata lavorativa.

Visita medica di controllo del medico legale

Nel caso in cui si dovesse verificare la visita del medico legale, basterà una attestazione di presenza presso la struttura in cui si sta effettuando la visita specialistica.

Esiste anche il caso di dipendenti che, a causa di determinate patologie, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro.

In tali circostanze, pertanto, basterà una sola certificazione, anche in formato cartaceo, del medico curante, che attesti la necessità di quei determinati trattamenti sanitari periodici, secondo un calendario specifico.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Docente aggredita da 30 genitori Scanzano: disposta una ispezione; Valditara parla di “imbarbarimento”, Frassinetti di “episodio di tensione”

L’episodio di Scanzano ribalta quasi completamente la “narrazione” sul tema della violenza a scuola a…

16/11/2024

Consiglio di classe: si può svolgere anche in modalità online e il verbale della seduta precedente non è un atto soggetto al voto di delibera

Un docente, nostro assiduo lettore, ci pone una domanda interessante: "Sarebbe possibile svolgere la seduta…

16/11/2024

Genitori aggradiscono docente, MIM: disposta ispezione nella scuola di Scanzano dall’ USR Campania

In relazione ai gravi fatti successi a Scanzano, dove 30 genitori hanno aggredito una docente…

16/11/2024

Contratto mobilità docenti e Ata 2025, nuove deroghe ai vincoli già fine novembre? Cozzetto (Anief): ci stiamo lavorando

“Riuscire ad ampliare le deroghe già ottenute con la mobilità del personale scolastico dello scorso…

16/11/2024

Docente aggredita scuola da 30 genitori inferociti finisce in ospedale per trauma cranico

Nei giorni scorsi, a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia (Napoli), una docente di sostegno…

16/11/2024

Mense scolastiche, tra controlli, irregolarità e proteste dei genitori

La qualità del cibo servito nelle mense scolastiche torna al centro dell’attenzione dopo recenti episodi…

16/11/2024