In redazione arriva la richiesta di chiarimento da parte di un assistente amministrativo, in merito ai permessi da usufruire in caso di visite specialistiche. Rispondiamo, riproponendo la normativa vigente alla luce delle novità in seguito alla stipula del nuovo CCNL 2016-2018.
Come accennato, l’articolo 33 del CCNL scuola 2016-2018, ha introdotto la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per quanto riguarda il personale ATA.
Nello specifico, il comma 1 riporta che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che devono essere fruiti sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
E’ utile specificare che questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e prevedono la stessa decurtazione prevista dalla legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Nel caso in cui un lavoratore ATA dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, anziché l’intera giornata, in tale situazione il permesso non è assoggettato alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
A tal proposito, il comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 riporta che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria equivalgono ad una intera giornata lavorativa.
Nel caso in cui si dovesse verificare la visita del medico legale, basterà una attestazione di presenza presso la struttura in cui si sta effettuando la visita specialistica.
Esiste anche il caso di dipendenti che, a causa di determinate patologie, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro.
In tali circostanze, pertanto, basterà una sola certificazione, anche in formato cartaceo, del medico curante, che attesti la necessità di quei determinati trattamenti sanitari periodici, secondo un calendario specifico.
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