La questione delle assenze per visite specialistiche rischia di diventare un caso da tribunale, se non addirittura da Corte Costituzionale. Il motivo è presto detto: la formulazione della legge è piuttosto ambigua e non favorisce una interpretazione univoca.
Vediamo perché.
Il decreto legge 101/2013 ha modificato una disposizione del TU 165/2001 in materia di pubblico impiego. Il comma 5 ter dell’articolo 55 septies attualmente in vigore dopo tali modifiche recita:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e’ giustificato)) mediante la presentazione di attestazione ((, anche in ordine all’orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica))“.
(le parole in grassetto inserite fra doppia parentesi sono appunto state inserite dal DL 101)
Come si può notare la formulazione non è linguisticamente molto limpida: si dice infatti che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per ….”, il “permesso” viene giustificato, ecc..
Se il decreto 101 avesse soppresso anche le due parole “per malattia” non ci sarebbero problemi perché la frase sarebbe del tutto chiara: “quando l’assenza riguarda visite specialistiche e così, il permesso va giustificato in un certo modo. Con la logica conseguenza che le assenze per visite specialistiche non sono assimilabili a quelle per malattia.
Ma la formulazione attuale è ben diversa e stabilisce invece che le assenze per visite specialistiche rientrano nelle assenze per malattia, salvo però – subito dopo – precisare che vanno giustificate come permessi.
Insomma, è evidente che nel comma 5 ter c’è abbondante materiale di contenzioso, forse persino di natura costituzionale, visto che quello della salute è un diritto tutelato dalla stessa Costituzione.
Va ricordato che il DL 101 è lo stesso con cui era stata bloccata l’erogazione degli scatti stipendiali dei dipendente della scuola, questione risolta solo con l’approvazione di un successivo provvedimento legislativo.
I “bachi” del decreto legge di fine estate sono dunque più di uno e, per risolverli tutti, sarà forse necessario un riesame approfondito dell’intero provvedimento.
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