L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.
I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio.
I contribuenti interessati al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo/integrarlo e infine inviarlo all’Agenzia delle Entrate
Dal 2 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi. Dal 10 maggio al 31 ottobre è possibile inviarlo.
Dal 2 maggio al 23 luglio è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e presentarlo via web all’Agenzia delle Entrate.
Così come segnala il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono inseriti nuovi oneri e spese.
Sono presenti, infatti, le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso e, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo, le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:
A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate.
Sì, è possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente tramite l’applicazione, senza la necessità di rivolgersi ad un CAF o a professionista abilitato, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.
Dal 2016, in fase di trasmissione è possibile unire i modelli precompilati dei coniugi o della coppia già opportunamente compilati e controllati. Il vantaggio è quello di poter godere di rimborsi e compensazioni di credito e debito, generati dalle due diverse dichiarazioni dei redditi.
Anche se i coniugi hanno presentato il modello 730 in forma congiunta, sono comunque predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge. In fase di trasmissione sarà possibile congiungere le due dichiarazioni.
Entrambi i contribuenti, per poter accedere, modificare e confermare la propria dichiarazione precompilata, devono essere in possesso delle credenziali per l’accesso alla dichiarazione dei redditi online
Non è possibile presentare il 730 in forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di incapaci (minori compresi), il decesso di uno dei due coniugi sia avvenuto prima della dichiarazione dei redditi.
I soggetti obbligati all’uso del modello Redditi (ex Unico) non hanno la possibilità di dichiarare congiuntamente i propri redditi.
Come indicato nelle istruzioni per la dichiarazione dei redditi 730/2018, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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