Professore che voto mi ha dato all’interrogazione? Questa è la domanda che molti alunni fanno al docente al termine di una verifica orale. Alcuni docenti, ritenendo di fare la cosa giusta, non dicono il voto e rimandano lo studente alla consultazione privata del registro elettronico. È utile sapere che il prof. deve comunicare il voto allo studente in modo chiaro e davanti a tutta la classe, poi deve immediatamente inserire nel registro elettronico, in tempo reale, il voto assegnato. Questa procedura deve essere utilizzata anche dopo la correzione della verifica scritta, perché la trasparenza riferita alla valutazione delle verifiche è prioritaria ad ogni forma di privacy.
Il Garante della privacy ha ritenuto utile fornire, fin dal 2011, chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. A tal proposito è utile ricordare che il Garante della privacy scrive che i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.
Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. È necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
È di fondamentale importanza specificare che nel comunicare o pubblicare un voto non deve esserci traccia delle diverse modalità di somministrazione del compito o modalità di svolgimento di un colloquio orale e delle conseguenti valutazioni differenziate. Come non devono essere palesate eventuali utilizzazioni di misure compensative e dispensative, adottate in particolare con gli allievi con accertati e certificati disturbi specifici dell’apprendimento. In buona sostanza gli alunni della classe non devono conoscere i casi di BES e di tutti gli alunni che dovessero avere un piano didattico personalizzato.
La normativa vigente sulla valutazione degli studenti dice che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, come è disposto dall’art.1 ,comma 2, del DPR 122/2009.
Il concetto di trasparenza significa che il voto deve essere comunicato in tempo reale e motivato dal docente. In buona sostanza la comunicazione del voto deve avvenire in maniera pubblica davanti a tutti gli studenti della classe. La tempestività significa che il voto orale deve essere comunicato al termine della verifica e che il voto della prova scritta dovrebbe essere assegnato, con le relative correzioni, in un tempo ragionevole che non superi i 10 o 15 giorni dall’atto della somministrazione della prova. Per una valutazione di un colloquio orale si definisce tempestività il momento stesso della conclusione della verifica. La trasparenza si manifesta anche con la chiarezza del voto secondo una griglia di valutazione predisposta prima della prova e resa pubblica a tutti gli studenti. Uno studente deve conoscere, prima di iniziare la prova di verifica, la griglia di valutazione che il docente utilizzerà per definire il voto, per questo motivo ad inizio d’anno i docenti preparano una programmazione dettagliata in cui sono riportate le griglie di valutazione delle verifiche orali e scritte.
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