Una nostra lettrice ci chiede se è consentito il ripensamento, da parte del docente, di un voto di una verifica già salvato nel registro elettronico e visionato da parte dell’alunno e della famiglia. Nella fattispecie la valutazione assegnata subito dopo la verifica era stata definita con il voto 5,5 e qualche giorno dopo è stata modificata con il voto 4. Probabilmente questa modifica, asserisce la nostra lettrice, determinerà la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale.
Nel febbraio 2018 il Tribunale di Lecco condanna, a 13 mesi, una docente di un Istituto di scuola secondaria di secondo grado per avere modificato due voti già registrati sul registro elettronico ad una studentessa.
L’insegnante è stata condannata ad una pena maggiore di quella richiesta dal Pubblico Ministero, il reato a lei contestato è “falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale” ai sensi dell’art.476 del codice penale.
La studentessa aveva fatto lo screenshot del registro elettronico nel giorno in cui il voto era stato registrato la prima volta, ha poi eseguito altro screenshot, allorquando la professoressa aveva manipoloto il voto rivedendo al ribasso il voto già registrato.
Il registro elettronico è un documento ufficiale, risulta essere un atto pubblico, modificarne i voti è per questo motivo un vero e proprio falso ideologico. Bisogna fare molta attenzione nell’utilizzo del registro elettronico, evitare la falsità materiale e registrare in tempo reale l’effettività di quanto si verifica in classe.
Prima di tutto è bene sapere che l’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti delle scuole in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio fintantoché non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione.
Detto ciò, la stragrande maggioranza delle scuole, in seno ai Collegi dei docenti, ha deliberato l’adozione del registro elettronico di classe e personale del docente, rendendo il suo utilizzo in tempo reale obbligatorio.
È utile ricordare che il decreto 95/2012 convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012, nei commi 29 e 31 dell’art.7 introduce l’obbligo per le scuole, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, di redigere le pagelle in formato elettronico e adottare i registri on line, considerandoli come obbligatori.
Il comma 27 del succitato provvedimento normativo, però, disponeva che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 92/2012 (spending review), un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
Inoltre è utile sapere che la Corte dei Conti il 31 dicembre 2019 ha relazionato nella deliberazione n.23/2019/G l’evulazione del Piano per la dematerializzazione nelle scuole.
Tale relazione rileva, di fatto, che l’utilizzo dei registri elettronici on line nelle scuole ha ormai raggiunto un elevatissimo grado di diffusione in tutto il territorio nazionale.
In questi anni, intanto, troppo spesso le famiglie si sono lamentate per un uso non corretto da parte dei docenti del registro elettronico on line. I motivi sono diversi: valutazioni messe dopo giorni dall’interrogazione orali o dalla correzione dei compiti scritti. Ma anche compilazione del registro a fine giornata o, in alcuni casi, a distanza di una settimana dall’evento. E ancora: voti registrati e poi modificati.
I docenti dovrebbero conoscere la legge e dovrebbero sapere che registrare online un voto di una verifica, per poi modificarlo successivamente, è un’azione digitale di cui resta traccia nel sistema. È chiaro che un errore può capitare a tutti e una modifica del voto sia necessaria, ma proprio perché è tutto tracciabile, andrebbe debitamente motivata con una breve relazione scritta firmata dal docente e portata all’attenzione del dirigente scolastico e della famiglia dello studente, questo per evitare possibili fraintendimenti, richiami o sanzioni disciplinari da parte del dirigente scolastico.
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