Home Sicurezza ed edilizia scolastica Vulnerabilità sismica delle scuole: l’art. 20-bis del decreto legge n. 8/2017

Vulnerabilità sismica delle scuole: l’art. 20-bis del decreto legge n. 8/2017

CONDIVIDI

Con decreto direttoriale del 18 luglio 2018, il Ministero dell’Istruzione aveva pubblicato la graduatoria ufficiale degli interventi dei comuni beneficiari dei contributi, finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2.

L’art. 20-bis comma 4 del decreto legge n. 8/2017 stabilisce inoltre:

  • la disponibilità di fondi per la redazione di verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici ricadenti in zona 1 e 2;
  • che gli interventi di ristrutturazione sugli edifici scolastici devono avere negli allegati della documentazione tecnica la valutazione della vulnerabilità sismica (Scheda di Sintesi edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico);
  • che “gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013”;
  • che la scadenza dei benefici del finanziamento è prevista per il 31 agosto 2018.