Per poter insegnare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari del Canton Ticino è richiesto il possesso della patente di maestro/a rilasciata da un’Alta Scuola Pedagogica (ASP) e/o riconosciuta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Haus der Kantone, Speichergasse 6, Casella postale, CH-3001 Berna. e-mail: diplom@edk.ch)
Nel Canton Ticino è ufficialmente riconosciuto quale istituto di formazione per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari il Dipartimento della formazione e dell’apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
b) Anche per l’insegnamento delle materie speciali (educazione musicale, educazione fisica e attività creative) del settore primario è indispensabile il possesso di un’abilitazione all’insegnamento specifico riconosciuta dalla CDPE.
c) Per l’educazione musicale è richiesto il Certificato d’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole elementari o nelle scuole medie (Secondario I) rilasciato dal DECS, dall’ASP, dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti (IAA), dal DFA della SUPSI di Locarno o riconosciuto dalla CDPE.
d) Per essere assunto quale docente di sostegno pedagogico nella scuola elementare occorre disporre di una licenza o di un master accademico in pedagogia o in psicologia (con indirizzo scolastico o clinico evolutivo).
II. a) Per insegnare nelle scuole medie e medie superiori del Canton Ticino è indispensabile il possesso di un’abilitazione nella/e specifica/che materia/e di insegnamento. Viene considerato quale certificato d’abilitazione riconosciuto a livello cantonale ogni titolo d’abilitazione all’insegnamento già riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
La lista aggiornata dei diplomi d’insegnamento riconosciuti dalla CDPE è consultabile sulla pagina del DECS, al link http://www.cdpe.ch/dyn/11614.php, oppure sul sito: www.cdpe.ch, link: CDIP, Reconaissance de diplômes.
Chi è in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento estero può chiederne il riconoscimento rivolgendosi alla stessa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Haus der Kantone, Speichergasse 6, Casella postale, CH-3001 Berna. e-mail: diplom@edk.ch
b) Per conseguire l’abilitazione all’insegnamento medio e medio superiore presso un’ASP svizzera (incluso il DFA della SUPSI) è richiesto quale requisito minimo il possesso di una laurea breve o bachelor per il settore medio e di una laurea quadriennale o master per il settore medio superiore (riferibili alla/e specifica/che materia/e d’insegnamento e non ad altre competenze tecniche quali può essere una laurea specialistica in ingegneria, in medicina, in traduzione o altro). Nel nostro Cantone, con il possesso di questi requisiti, ci si può iscrivere ai corsi di formazione del Dipartimento della formazione e dell’apprendimento (DFA), c/o Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Piazza S. Francesco 19, 6600 Locarno, tel.: 0041/(0)58/666.68.00 (settore formazione pedagogica), e-mail: dfa@supsi.ch; www.supsi.ch/dfa.
I corsi di abilitazione del DFA vengono disciplinati dal “Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità” della CDPE, del 4 giugno 1998 (cfr. sito: http://www.edk.ch/dyn/11624.php, al punto 4.2.2.1.) per il settore medio superiore, per il quale la durata indicativa degli studi prevista è di un anno a tempo pieno, mentre per il settore medio fa stato il “Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I” della CDPE, del 26 agosto 1999 (cfr. cit. sito, al punto 4.2.2.4.), per il quale la durata indicativa degli studi è di due anni.
Per conoscere eventuali condizioni particolari d’ammissione al DFA in vista dell’insegnamento nel settore medio e medio superiore (vedi disposizioni nell’ambito della formazione di docenti di discipline particolari, vedi possibilità o richiesta d’insegnamento in una seconda disciplina, ecc.), occorre rivolgersi direttamente alla Direzione del DFA. Per disporre di informazioni specifiche per l’insegnamento dell’ educazione fisica ci si può rivolgere, oltre che al DFA, anche all’Ufficio dello sport del Settore dell’educazione fisica scolastica del DECS (0041/(0)91/814.58.91/92; e-mail: decs-efs@ti.ch).
c) Per l’educazione musicale nelle scuole medie è richiesto il Certificato di abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie, rilasciato dal DFA della SUPSI a Locarno o un’abilitazione per le scuole di livello secondario I riconosciuta CDPE di Berna.
Per la musica e la musica strumentale nelle scuole medie superiori (licei) è richiesto il Certificato d’abilitazione all’insegnamento della musica nella scuola media superiore con una comprovata ed adeguata formazione nel relativo strumento oppure titolarità di un master in pedagogia musicale nel relativo strumento (chitarra, piano, violino), interpretazione / performance nel relativo strumento (chitarra, piano, violino) o musica nelle scuole e musica sacra con competenze nel relativo strumento (chitarra, piano, violino).
d) La storia dell’arte , che è materia d’insegnamento obbligatoria nei licei pubblici del Canton Ticino, nonché la comunicazione, l’economia aziendale, l’economia politica e il diritto, discipline obbligatorie alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, non rientrano fra le discipline di maturità obbligatorie a livello federale, secondo l’ordinanza federale. Conseguentemente, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) non rilascia nessun riconoscimento ufficiale riguardo ai titoli d’abilitazione all’insegnamento di queste discipline.
Ne segue che, per l’insegnamento della storia dell’arte e delle materie di comunicazione, economia aziendale, economia politica e diritto alla Scuola cantonale di commercio, la procedura d’assunzione di docenti compete esclusivamente al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Canton Ticino: esso si avvale della collaborazione del Dipartimento della formazione e dell’apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) per predisporre – tenendo conto del personale curriculum studiorum – la specifica formazione o l’eventuale completamento di formazione del docente che viene assunto senza una specifica abilitazione. Per l’assunzione all’insegnamento in queste discipline è in tutti i casi richiesto, al momento del concorso, il possesso di una laurea quadriennale o un master nella disciplina d’insegnamento.
e) Per essere assunto quale docente di sostegno pedagogico nella scuola media occorre disporre di una licenza o di un master accademico in psicologia, scienze dell’educazione o pedagogia curativa con un curricolo di studi inerente all’ambito scolastico e/o clinico evolutivo.
III) a) Per l’assunzione di un nuovo docente nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori del Canton Ticino il candidato partecipa al concorso scolastico che appare annualmente, verso il mese di novembre, sul “Foglio Ufficiale“; attualmente è aperto il concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale il 28 novembre 2017, con scadenza fissata al 12 gennaio 2018 (cfr. pure il sito Internet: www.ti.ch.concorsiscolastici oppure http://www.ti.ch/decs/temi/concorsi/). L’assunzione di nuovi candidati è subordinata al fabbisogno, che di norma non può essere determinato con precisione se non in prossimità dell’inizio di ogni anno scolastico.
La conoscenza della lingua italiana è un requisito indispensabile per l’assunzione del/la candidato/a nelle scuole pubbliche del Canton Ticino. Il bando di concorso specifica inoltre eventuali aspetti legati all’assunzione di nuovi docenti. Nel caso in cui è determinato il fabbisogno di nuovi docenti, di principio l’assunzione viene effettuata tenendo conto:
– del possesso di tutti i requisiti di concorso;
– per docenti già precedentemente incaricati: della valutazione indicata nel rapporto dell’esperto di disciplina;
– per gli altri candidati: dell’esito della procedura d’assunzione che segue il concorso.
b) Ammesso il fabbisogno di nuovi docenti e con il possesso di tutti i requisiti di concorso, il candidato è formalmente ammesso al concorso. Ciò non significa tuttavia che il candidato sia necessariamente convocato ad una procedura di assunzione. La convocazione non è dipendente soltanto dai requisiti del bando (in particolare dal conseguimento dei titoli di studio e dell’abilitazione richiesti), ma anche dai criteri adottati per la valutazione di ogni dossier che vengono stabiliti dall’apposita Commissione esaminatrice istituita per ogni specifica disciplina.
La procedura d’assunzione può comprendere una prova scritta di circa due ore inerente all’insegnamento disciplinare (e non alla conoscenza disciplinare); i candidati che non hanno frequentato le scuole obbligatorie o post-obbligatorie in Ticino possono essere sottoposti anche a un test sulla conoscenza del territorio, della cultura e delle istituzioni del Canton Ticino, della durata di 15 minuti). In base all’esito della prova scritta, il candidato può essere convocato ad un colloquio d’assunzione con la Commissione esaminatrice.
Il colloquio d’assunzione si svolge in lingua italiana.
c) Per l’insegnamento nelle scuole pubbliche del Canton Ticino, a titolo preferenziale in caso di più candidati idonei e a parità di valutazione, può assurgere ad elemento di assunzione la conoscenza di tre lingue nazionali (cfr. art. 61). In merito, si precisa quanto segue:
– a) a tutti i concorrenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e può essere richiesta a titolo preferenziale anche la conoscenza di altre due lingue nazionali (tedesco, francese oppure romancio);
– b) per la valutazione (a titolo preferenziale) delle altre lingue nazionali i concorrenti devono presentare i certificati che attestino il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1, secondo la Scala globale del Portfolio europeo delle lingue (Classificazione di esami e diplomi secondo i livelli comuni di referenza del Consiglio d’Europa che si basano sul Quadro europeo comune di riferimento per le lingue; eventualmente consultare il sito Internet www.portfoliolangues.ch);
– c) a titolo preferenziale sono quindi riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:
– per il francese: CIEP (Centre international d’études pédagogiques); Alliance française; TELC-WBT (The European Language Certificates – Weiterbildungs-Testsysteme Gmbh);
– per il tedesco: Goethe-Institut; ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch); TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache); TELC-WBT;
– d) i concorrenti che non hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino e che possono attestare una frequenza scolastica di più anni e di almeno 360 ore per le altre lingue nazionali (da documentare) sono esonerati dal presentare i certificati di cui al punto c);
– e) i concorrenti che hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino sono esonerati dal presentare i documenti dal punto c);
– f) per la valutazione a titolo preferenziale delle conoscenze linguistiche le certificazioni e gli attestati di frequenza scolastica sono da presentare entro la scadenza del concorso.
Per ulteriori informazioni inerenti ad altri attestati linguistici o alla valutazione delle conoscenze linguistiche, si invita a voler rivolgersi alla sig.ra Brigitte Jörimann, consulente linguistica per la Divisione della scuola (tel: 0041/91.814.18.15; e-mail: brigitte.joerimann@ti.ch).
d) Per conoscere la procedura d’assunzione nelle scuole comunali in vista dell’insegnamento nella scuola elementare o nella scuola dell’infanzia oppure per disporre di ulteriori informazioni specifiche al settore primario occorre rivolgersi direttamente all’Ufficio delle scuole comunali, viale Portone 12, 6500 Bellinzona, e-mail: decs-usc@ti.ch, tel: 0041 91 814 18 40/41.
IV) Per informazioni riguardanti l’insegnamento nelle scuole professionali cantonali, occorre rivolgersi direttamente alla Divisione della formazione professionale, via Vergiò 18, 6932 Breganzona, tel. 091/815.31.00, e-mail: decs-dfp@ti.ch.
V) Per informazioni riguardanti gli altri Cantoni della Confederazione, occorre rivolgersi ai Dipartimenti dell’educazione dei rispettivi Cantoni oppure si possono richiedere indicazioni presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Casella postale 660, CH-3000 Berna 7, tel.: 0041/(0)31 309 51 11, fax:0041/(0)31 309 51 50, e-mail: edk@edk.ch).
VI) Per segnalare la propria disponibilità a svolgere delle supplenze, l’interessato è tenuto ad iscriversi on-line compilando l’apposito formulario che è accessibile al sito www.gagi.ti.ch/supplenzedocenti (con inserimento di utente e password; le richieste incomplete vengono stralciate d’ufficio senza ulteriore comunicazione). A tale scopo, per il settore medio superiore, all’interessato non è richiesto alcun titolo specifico o alcuna esperienza particolare, se non che abbia frequentato almeno quattro semestri universitari nella disciplina nella quale intende svolgere delle supplenze (disciplina principale o secondaria). In tutti i casi, nella scelta dei supplenti – che è di competenza esclusiva delle direzioni scolastiche – viene in principio data preferenza a chi possiede dei titoli universitari specifici oppure l’abilitazione; inoltre, per brevi supplenze vengono solitamente privilegiati gli iscritti residenti nella regione.
VII) Per l’insegnamento nelle scuole private, la richiesta deve essere inoltrata direttamente alle rispettive direzioni degli istituti scolastici privati (per informazioni riguardanti le scuole materne private voglia contattare l’Ufficio delle scuole comunali: decs-usc@ti.ch). Riguardo all’insegnamento nelle scuole medie superiori private, l’assunzione spetta unicamente alle relative direzioni scolastiche, le quali non sono tenute a richiedere ai loro docenti il possesso di un’abilitazione all’insegnamento come avviene al contrario per l’insegnamento nelle scuole dell’obbligo.
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